In caso di annullamento giurisdizionale di provvedimenti cautelari o disciplinari che hanno comportato effetti negativi sul rapporto di servizio del pubblico dipendente, sia in termini giuridici che economici, l’amministrazione datrice di lavoro è tenuta alla restitutio in integrum, per cui il dipendente ha diritto a vedersi attribuire la retribuzione per i periodi di lavoro non prestato a causa dell’illegittima sospensione o interruzione del rapporto di servizio.
(Nel caso di specie, la sezione, in accoglimento dello specifico motivo di appello, in riforma della sentenza appellata, ha accertato l’obbligo dell’amministrazione di pagare tutte le retribuzioni spettanti all’appellante, detraendo da detti importi quanto già percepito dall’appellante a titolo di assegno alimentare ed eventualmente compensando con tale debito i crediti dell’amministrazione per l’esazione delle sanzioni pecuniarie successivamente irrogate e qui impugnate, ma non annullate). (1)
Si ammette la prova per presunzioni semplici, in ordine all’an del danno non patrimoniale, qualora il danneggiato alleghi elementi di fatto dai quali è possibile ritenere l’esistenza e l’entità del pregiudizio lamentato. Si ammette, per ciò che concerne il quantum, la liquidazione dello stesso in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.
(Nella fattispecie in esame, la sezione ha liquidato equitativamente il ristoro del danno non patrimoniale sofferto, tenendo conto della durata limitata nel tempo dell’efficacia dei provvedimenti cautelari e disciplinari illegittimi, da considerarsi cessata con le pronunzie di accoglimento del giudice amministrativo, del ruolo rivestito dal danneggiato nell’amministrazione datrice di lavoro, della sua notorietà, della diffusione avuta dalla notizia dei medesimi provvedimenti sulla stampa dell’epoca nonché dell’effetto reintegrativo per il danneggiato riconducibile alla notizia delle sentenze di annullamento). (2)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. II, 21 gennaio 2022, n. 394; Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2022, n. 1854.
(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 2022, n. 10346; Cons. Stato, sez. III, 1 settembre 2020, n. 5330.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it