Nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018 è stato pubblicato il decreto ministeriale che disciplina le procedure per la notificazione a mezzo PEC (posta elettronica certificata) dei verbali per l’accertamento delle violazioni del codice della strada (art. 12 del decr. legisl. n.285/1992).
Il decreto individua i soggetti nei confronti dei quali è possibile tale forma di notifica:
chi ha commesso la violazione ed al momento dell’accertamento abbia fornito un indirizzo PEC ed abbia un domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD (Codice dell’amministrazione digitale);
il proprietario del veicolo od altro soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione, che abbia fornito un indirizzo PEC.
Vengono anche indicati i contenuti del messaggio PEC e degli allegati e dei relativi formati.
Riguardo ai termini fissati nel codice della strada, gli atti si considerano spediti per gli organi di polizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificati ai soggetti destinatari nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC.
La ricevuta di avvenuta consegna fa piena prova dell’avvenuta notificazione.
Sono anche stabilite disposizioni per il caso in cui la notificazione non sia possibile per cause imputabili al destinatario o per altre cause, per cui la procedura debba avere luogo nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.
LINK – GAZZETTA UFFICIALE – SERIE GENERALE N. 12 DEL 16 GENNAIO 2018 – DECRETO 18 DICEMBRE 2017 DEL MINISTERO DELL’INTERNO –DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it