In tema di società partecipate le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, hanno rilevato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica; nel caso di specie, spiegano i giudici di legittimità, la disposizione di segno contrario è rappresentata dal d.l. n. 112/2008, art. 18, conv. con modif. dalla L. n. 133/2008, che, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102/2009 di conversione del d.l. n. 78/2009, al c. 1 estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.lgs n. 165 del 2001, art. 35, c. 3, ed al c. 2 prescrive alle “altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo” di adottare “con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”, prevedendo, inoltre, al c.2 bis che “le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui al D.lgs, n. 165/2001, art. 1, c. 2 e ss. mm. i divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne’ commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L., n. 311/2004, art.1, c.5”;