I giudici del Consiglio di Stato, con la sentenza 1937/2019 hanno stabilito la sussistenza della giurisdizione del g.o. in caso di rinegoziazione del contratto di appalto.
In particolare i giudici di Palazzo Spada spiegano che il meccanismo di rinegoziazione dei prezzi di riferimento in ambito sanitario previsto dal d.l. n. 98 del 2011, riferendosi al contratto già perfezionato e atteggiandosi a vicenda modificativa o estintiva di esso (secondo che la rinegoziazione abbia esito positivo ovvero l’amministrazione receda dal contratto), esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del Giudice ordinario.
La controversia avente ad oggetto la seconda riduzione dell’importo contrattuale, disposta da una amministrazione, (nel caso di specie, da una ASL) in fase di rinegoziazione ex art. 9 ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, conv. con l. 6 agosto 2015, n. 125, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto essa non dispone di un potere autoritativo di modifica unilaterale dell’oggetto del contratto, ma solo di un diritto potestativo di recesso in caso di mancato accordo tra le parti sulla riduzione del prezzo o delle prestazioni (controbilanciato da analoga potestà dell’appaltatore di sciogliersi dal vincolo), con la conseguenza che neppure la pretesa dell’amministrazione di procedere ad una seconda riduzione dell’importo contrattuale può ascriversi all’esercizio di una potestà pubblica, in relazione al quale possa predicarsi un cattivo uso del potere.