Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 3887/2020, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia relativa ad una richiesta di rimborso delle spese legali avanzata da un funzionario onorario – in questa occasione si trattava del Sindaco – di un Comune.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che: “in tema di rimborso delle spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, ove la pretesa patrimoniale sia fondata sulla funzione onoraria, la giurisdizione deve essere ripartita in base alle norme del diritto comune, attribuendo al giudice ordinario le liti sui diritti soggettivi e al giudice amministrativo quelle su interessi legittimi; ne consegue che, con riferimento a funzionari onorari del Comune (persone fisiche che prestano la propria opera per conto dell’ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato; nella specie assessore e vicesindaco), in mancanza di specifica disposizione che regoli i rapporti patrimoniali con l’ente rappresentato, la pretesa di rimborso delle spese processuali, ammesso che esista una lacuna normativa, non può che assumere la consistenza del diritto soggettivo perfetto, da esercitare davanti al giudice ordinario, in base ad una disposizione di legge, l’art. 1720 cod. civ., da applicare in via analogica ai sensi dell’art. 12, secondo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile (Cass. civ., sez. un., 13 gennaio 2006, n. 478). Tale soluzione è destinata a trovare conferma anche alla luce della disciplina introdotta – nel testo dell’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 – dalla legge n. 125 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015, posto che, ai sensi di tale disposizione, l’ammissibilità del rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non è subordinata a scelte o a valutazioni discrezionali della P.A., ma ricorre nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione e si ricollega al riscontro di ulteriori requisiti (l’assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; la presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; l’assenza di dolo o colpa grave) puntualmente previsti dalla normativa di fonte primaria. Né, d’altra parte, la circostanza che tale rimborso sia ammissibile, ai sensi della citata disposizione, «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», è suscettibile di incidere sulla posizione soggettiva dell’amministratore locale, degradandola a interesse legittimo, trattandosi di previsione di ordine contabile, dovuta alla necessità di rispettare l’equilibrio di bilancio, che non assegna all’ente territoriale potestà discrezionali nei confronti del suo amministratore.”