Il Consiglio di Stato, sez. III, sottopone alla Corte di giustizia UE la normativa italiana in tema di affidamento, in convenzione, del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza (art. 57 del d.lgs. n. 117 del 2017, recante il c.d. codice del Terzo settore), nella parte in cui restringe i soggetti che possono ottenerne l’affidamento alle sole organizzazioni di volontariato, escludendo le cooperative sociali.
In particolare con l’ordinanza in rassegna, la III sezione del Consiglio di Stato interroga la Corte di giustizia UE circa la compatibilità, con il diritto euro-unitario, dell’art. 57 del d.lgs. n. 117 del 2017 (c.d. codice del Terzo settore), nella parte in cui prevede che il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possa essere affidato, mediante convenzione, alle sole organizzazioni di volontariato (aventi determinate caratteristiche), con esclusione, quindi, di altre organizzazioni non aventi scopo di lucro e, in particolare, delle cooperative sociali non aventi finalità lucrative.