Con l’Ordinanza 1824/2024 i giudici della sezione di Salerno del Tar Campania hanno ribadito che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia con cui il comune, a fronte di un accordo di diritto privato tra il comune stesso ed un soggetto privato, pretenda la restituzione del bene, qualora tale accordo non rientri nelle concessioni di beni pubblici, in quanto afferente a beni oggetto di sdemanializzazione rispetto ai quali non vi è stato l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’ente pubblico. (Nella fattispecie in esame, la sezione assume che il disaccordo tra le parti sulla determinazione del prezzo per la compravendita ne evidenzia l’appartenenza alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo lo stesso differente sul piano ontologico rispetto a quello che potrebbe esservi tra privati nell’ambito della trattativa per la stipula di un contratto di compravendita; e solleva pertanto d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione dinnanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione) (1).
(1) Conformi: Cass. civ., sez. un., 4 febbraio 2016, n. 2201; Cass. civ., sez. un., 31 luglio 2018, n. 20350.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it