In tema di accesso ai documenti amministrativi, la posizione delle associazioni portatrici d’interessi diffusi non si differenzia in alcun modo da quella dei singoli individui, in quanto i requisiti sostanziali per il legittimo esercizio del diritto di accesso sono i medesimi per tutti i soggetti dell’ordinamento e s’incentrano su un interesse diretto, concreto e attuale alla specifica conoscenza documentale anelata.
Lo ha confermato il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 8333 del 14 dicembre 2021. Pertanto, nel caso in cui a richiedere l’accesso sia un’associazione rappresentativa d’interessi diffusi, l’interesse sotteso alla costituzione e all’operatività della stessa si proietta in una dimensione di pretesa ostensiva solo ove la documentazione oggetto della richiesta sia effettivamente necessaria o, quanto meno, strettamente funzionale al conseguimento delle finalità statutarie, ciò che è onere dell’associazione stessa dimostrare, non essendo invece predicabile una sorta di legittimazione ostensiva generale discendente eo ipso dagli scopi statutari.