Il T.a.r. per la Sicilia, sezione II, con la sentenza n. 3022 del 5 novembre 2024 si è pronunciato in merito alla violazione prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio affermando, nella sintesi diramata a cura degli organi di giustizia amministrativa, che l’indennità paesaggistica disciplinata dall’art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 va ascritta alla categoria delle sanzioni amministrative ripristinatorie e non afflittive e, pertanto, ad essa non si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 ivi compreso il termine di decadenza di 90 giorni previsto dall’art. 14 di tale legge. (1).
L’indennità paesaggistica disciplinata dall’art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si prescrive nel termine di 5 anni ai sensi dell’art. 2947 del codice civile ed il dies a quo deve essere individuato nella data di adozione della sanatoria edilizia rilasciata in base al parere favorevole della Soprintendenza, poiché in quel momento sorge il diritto per l’amministrazione di riscuotere le somme dovute per le violazioni dichiarate e riscontrate nel procedimento. Viceversa, non rileva la data di notifica del provvedimento di sanatoria in quanto quest’ultimo non ha natura recettizia e dispiega i propri effetti dal momento in cui si è perfezionata la sua adozione, a prescindere dal fatto che il destinatario ne abbia effettiva conoscenza. (2).
Il procedimento di quantificazione e applicazione dell’indennità paesaggistica di cui all’art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 costituisce un subprocedimento di quello rivolto ad ottenere il nulla osta paesaggistico ai fini del perfezionamento della sanatoria edilizia, poiché il pagamento della somma dovuta a titolo di indennità è presupposto essenziale e necessario per il conseguimento del titolo richiesto. (3).
L’indennità paesaggistica disciplinata dall’art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si prescrive nel termine di 5 anni ai sensi dell’art. 2947 del codice civile. Ad esso si applica la sospensione nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, ai sensi dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (emergenza epidemiologica da Covid-19). (4)
(1) Conformi: per la inapplicabilità della legge 24 novembre 1981, n. 689 alla indennità paesaggistica: C.g.a., sez. giur., 16 febbraio 2022, n. 215; Cons. Stato, sez. II, 30 ottobre 2020, n. 6678; T.a.r. per la Sicilia, sez. II, 5 novembre 2024, n. 3022.
Difformi: per l’applicabilità della legge 24 novembre 1981, n. 689 alla indennità paesaggistica: Cons. Stato, sez. II, 25 luglio 2020, n. 4755; 4 maggio 2020, n. 2840; 12 febbraio 2020, n. 1090; C.g.a., sez. giur., 3 luglio 2020, n. 527.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 17 aprile 2023, n. 3823; T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 26 maggio 2021, n. 1737 in riferimento al permesso di costruire.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it