I giudici della quinta sezione del Tar Lazio, con la sentenza 18000/2024, spiegano che nelle procedure di gara, nell’interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e segnatamente i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c. Le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto. Pertanto se un’aporia tra i vari documenti costituenti la lex specialis impedisce l’interpretazione in termini strettamente letterali, è proprio la tutela dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti che conduce all’interpretazione complessiva o sistematica delle varie clausole. (1).
Secondo i giudici amministrativi capitolini, inoltre, opera il soccorso istruttorio processuale quando il giudice riscontri che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente ed eserciti i poteri istruttori per verificare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall’amministrazione, durante il procedimento. Ciò non viola il principio di par condicio tra i concorrenti, in quanto l’istituto mira ad attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, riparando un’incompletezza o irregolarità della stazione appaltante. L’istituto in esame opera infatti in via residuale nei casi di omessa o lacunosa attivazione del soccorso istruttorio procedimentale da parte della stazione appaltante, non potendo refluire in “una sorta di impropria rimessione in termini per la produzione di documenti tecnici di carattere nuovo e diverso rispetto a quelli prodotti in gara”. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 2022, n. 9386; Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2021, n. 2710.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 16 agosto 2022 n. 7145; Cons. Stato, sez. V, 14 marzo 2019, n. 1690; idem, 8 giugno 2018, n. 3483; idem, 10 aprile 2018, n. 2180; idem, 11 dicembre 2017, n. 5826; Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; Cons. Stato, sez. III, 19 agosto 2020, n. 5144; Cons. Stato, sez. V, 13 maggio 2019, n. 1030.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it