La Corte di Cassazione a Sez. Unite Civili , con l’ordinanza n. 17104/2024 si è pronunciata in materia chiarendo che l’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune e pone una semplice presunzione di pubblicità, superabile con la prova contraria della natura della strada stessa o dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività; ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada o l’inesistenza di diritti di uso pubblico di una strada privata è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l’accertamento di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione, anche quando la domanda ha formalmente ad oggetto l’annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha in realtà natura di accertamento petitorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 20
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26897 del 2016 Rv. 641805-01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2368 del 2024 Rv. 670005-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione