Con l’Ordinanza 8507/2024 i giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato hanno stabilito che è rispettato il limite temporale della “prima udienza” di cui all’art. 11, comma 3 c.p.a. per sollevare d’ufficio il conflitto di giurisdizione, allorquando il T.a.r. abbia espressamente affrontato la questione nella prima udienza di merito fissata, pervenendo alla decisione motivata di non sollevare il conflitto e tale statuizione sia oggetto di specifico motivo di appello, nel quale essa riemerge nella sua completezza, anche in ordine al profilo temporale, che resta cristallizzato al momento in cui il tema è stato affrontato, tempestivamente, dal T.a.r. all’esito dell’udienza di trattazione del merito. (1).
Sussiste la giurisdizione, sempre secondo i Giudici di Palazzo Spada, del giudice ordinario – e deve dunque essere sollevato conflitto negativo di giurisdizione – sulla controversia azionata da una pubblica amministrazione relativa all’adempimento di un accordo finalizzato a porre rimedio, senza rinuncia alle rispettive pretese, alle reciproche contestazioni relative ad inadempimenti rispetto agli impegni assunti con un contratto di concessione di costruzione e gestione, realizzata secondo il meccanismo finanziario del projet financing, di impianti di gestione di rifiuti (Cdr) e di termovalorizzazione, in quanto non opera la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. p) c.p.a., (controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti), essendo la controversia inerente ad un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione. (2).
(1) Conformi: Cass. civ., sez. un., ord. 17 giugno 2021, 17329; Id., ord. 29 ottobre 2020 n. 23904; Id., ord. 28 ottobre 2020, n. 23749; Id., ord. 11 aprile 2018, n. 8981.
Difformi: Non risultano specifici precedenti difformi. Non costituisce precedente difforme Cass. civ., sez. un. 24 gennaio 2020, n. 1611, poiché in tale fattispecie il T.a.r. non si era pronunciato espressamente sulla insussistenza dei presupposti per sollevare il conflitto negativo e l’appellante si era limitato a riproporre in appello l’eccezione di difetto di giurisdizione, oltre il limite temporale posto dall’art. 11, comma 3, c.p.a., in tal modo precludendo il rimedio del conflitto, per tale ragione ritenuto inammissibile dalle Sezioni unite.
(2) Conformi: Cass. civ., sez. un., 24 giugno 2020, n. 12483; 15 novembre 2016, n. 23227; 24 maggio 2013, n. 12901; 22 novembre 2010, n. 23597; 11 luglio 2010, n. 14126.
Difformi: Non risultano specifici precedenti difformi.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it