I giudici della sezione milanese del Tar Lombardia, con la sentenza 2533/2024, hanno stabilito che la gestione dei servizi sociali può essere affidata dalle amministrazioni pubbliche agli enti del terzo settore mediante forme di co-programmazione e co-progettazione in deroga al regime dei contratti pubblici
Ai sensi degli artt. 55 e 56 del d.lgs. n. 117/2017 (c.d. codice del terzo settore o Cts), spiegano i giudici amministrativi meneghini, la gestione di servizi sociali può essere affidata dalle amministrazioni pubbliche mediante forme di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del terzo settore, per l’individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari e delle modalità di realizzazione degli stessi. Tali forme di gestione rappresentano un modello alternativo a quello caratterizzato dall’acquisizione di beni e servizi mediante lo strumento dell’appalto pubblico o della concessione di cui al d.lgs. n. 36/ 2023 (codice dei contratti pubblici). L’art. 6 del codice dei contratti, consente, infatti, alla p.a. di utilizzare modelli organizzativi di amministrazione condivisa, senza alcun rapporto sinallagmatico e mediante condivisione con gli enti del Terzo settore di cui al Cts. Pertanto , nel caso di specie, sono infondate le censure inerenti alla violazione del principio di segretezza delle offerte e di separazione tra offerta tecnica ed economica, in quanto l’Amministrazione non è tenuta al rispetto letterale delle norme del codice dei contratti pubblici, ma la stessa è vincolata ai principi di trasparenza di cui alla l.n. 241/1990, quest’ultima del resto espressamente richiamata dall’art. 55 comma 1 del Cts.
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