Il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 8010 del 4 ottobre 2024, così come rappresentato dagli organi di giustizia amministrativa si è pronunciato in tal senso:
Il superamento del termine perentorio fissato dall’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio è consentito nei casi in cui il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale. Tale contrasto, tra la fattispecie rappresentata e quella reale, può essere determinato da dichiarazioni sostitutive false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante, richiede l’accertamento definitivo in sede penale, ovvero da una falsa rappresentazione dei fatti, che può essere rilevante anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa sia accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi. Pertanto, l’eventuale sentenza penale di assoluzione per reato di falsità ideologica non impedisce all’amministrazione procedente di ravvisare un quadro fattuale non corrispondente al vero o, comunque, incompleto a causa di informazioni omesse o non veritiere fornite dal privato. (1).
La vicenda al vaglio del Consiglio di Stato ha riguardato il vaglio di legittimità di un provvedimento di annullamento in autotutela dell’attestato di libera circolazione di un dipinto, adottato oltre il termine di cui all’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in presenza di rappresentazione travisata, parziale e incompleta dei fatti relativi sia alla proprietà del dipinto, sia alla sua attribuzione e provenienza, sebbene il giudizio penale per falsità ideologica e contraffazione di opere d’arte si fosse concluso con sentenza di assoluzione.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 14 agosto 2024, n. 7134; sez. V, 12 agosto 2024, n. 7093; 3 aprile 2024, n. 3064, 18 marzo 2021, n. 2329; sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1926, sez. VII, 15 febbraio 2024, n. 1535; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. II, 9 marzo 2024, n. 1210.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it