La terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 7658/2024, ha stabilito che è legittimo il diniego di accesso ad atti coperti dal segreto professionale che rientra tra i casi di esclusione previsti dall’articolo 24, primo comma lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, rendendo così superflua la mancata formalizzazione della opposizione del professionista interessato. (1).
Il segreto professionale è posto a tutela, oltre che degli assistiti, anche della libertà di scienza che, nell’esercizio dell’attività professionale, deve essere garantita ai prestatori d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2239 c.c. e dell’articolo 33, primo comma, Cost. Difatti, tale libertà potrebbe risultare gravemente compromessa qualora non si garantisse la riservatezza delle valutazioni, dei giudizi e delle opinioni espresse nel corso dell’attività professionale. (2).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it