La Corte di Cassazione sez. 4 Penale, con la sentenza n. 22988/2024 ha affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, l’accertamento del tasso alcolemico, effettuato sul prelievo ematico già eseguito dalla struttura ospedaliera, è valido e utilizzabile, se l’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., è stato formalizzato prima dello svolgimento delle analisi del sangue, anche se dopo la materiale effettuazione del prelievo, dovendosi considerare atto irripetibile il risultato dell’accertamento e non il prelievo in sé.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 8862 del 2020 Rv. 278676-02, N. 27107 del 2020 Rv. 280047-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione