Il Consiglio di Stato sez. VI, con sentenza n. 6636 del 23 luglio 2024 ha affermato che il superamento del limite temporale per l’esercizio del potere di autotutela di una denuncia di inizio attività è consentito nei casi in cui il soggetto richiedente ha rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, con conseguente impossibilità per la P.A. di conoscere fatti e circostanze rilevanti, imputabile al soggetto che ha beneficiato del rilascio del titolo, non potendo la negligenza dell’amministrazione procedente tradursi in un vantaggio per la stessa. Il dies a quo di decorrenza del termine per l’esercizio dell’autotutela deve essere quindi individuato nel momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro. (1).
Il differimento del termine iniziale per l’esercizio del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 deve essere determinato dalla impossibilità per l’amministrazione, a causa del comportamento dell’istante, di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita nell’ambito della fase istruttoria del procedimento di primo grado. Viceversa, allorquando l’amministrazione sia nelle condizioni di conoscere dello stato dei luoghi e della conformità o meno del corredo documentale, l’inerzia nell’esaminare gli atti, frutto di un atto privato come la d.i.a., si rivela del tutto ingiustificata. (2).
La fattispecie posta al vaglio della sezione ha riguardato l’esercizio del potere di autotutela dopo oltre sei anni dalla presentazione della denuncia di inizio attività. In motivazione, la sezione ha precisato che tale tempo si configura come non ragionevole rispetto ai limiti posti all’esercizio dello ius poenitendi tratteggiato dalla primigenia disciplina dell’autotutela contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e rispetto alla posizione di affidamento del soggetto destinatario dell’atto di ritiro, in ragione del lungo tempo trascorso dall’adozione della d.i.a. annullata.
(1) In senso conforme: Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1926 e 24 maggio 2024, n. 4665; sez. IV, 3 aprile 2024, n. 3064 e 14 agosto 2024, n. 7134; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. II, 9 marzo 2024, n. 1210.
(2) In senso conforme: Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1926 e 24 maggio 2024, n. 4665; sez. IV, 14 agosto 2024, n. 7134.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it