Ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono soggette a permesso di costruire (già concessione edilizia) le “occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero” qualora non meramente occasionali o estemporanee. Il previgente art. 7, comma 2, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 – abrogato con l’entrata in vigore del d.P.R. n. 380 del 2001 – nel prevedere la mera autorizzazione gratuita per tali opere si riferiva, in ogni caso, ad interventi finalizzati a soddisfare esigenze improvvise o transeunti non destinati a produrre effetti permanenti sul territorio. (1).
(1) In senso conforme: Cons. Stato, sez. II, 27 ottobre 2020, n. 654; T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 20 dicembre 2011, n. 3307.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it