La Corte costituzionale (sentenza n. 116) ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 73 cod. antimafia nella parte in cui prevede come reato la
condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con
provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la
patente di guida, si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia
stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice
della strada.
Il Tribunale di Nuoro ha sollevato la questione nell’ambito di un giudizio
instaurato nei confronti di una persona destinataria, in via definitiva, dalla misura di
prevenzione dell’avviso orale semplice (art. 3, comma 4, cod. antimafia) imputata
del reato di cui all’art. 73 cod. antimafia, per aver guidato una autovettura senza
patente, in quanto in precedenza, sospesa con provvedimento prefettizio per guida
in stato di ebbrezza.
La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la censura sotto il profilo della
dedotta violazione dell’art. 25 Cost., affermando che la disposizione censurata,
incriminando colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con
provvedimento definitivo, guidi senza patente in quanto revocata o sospesa, anche
nei casi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida conseguano
non già all’applicazione della misura di prevenzione, ma alla precedente violazione
di disposizioni del codice della strada ( nel caso di specie, di quella sui limiti di tasso
alcolemico del conducente), non è compatibile con il principio di offensività dopo
che, in generale, il reato di guida senza patente, o con patente sospesa o revocata, è
stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo .
La Corte ha sottolineato che la previsione di una fattispecie penale che abbia,
come presupposto, una qualità della persona che non si riflette su una maggiore
pericolosità o dannosità condotta, dà luogo ad una inammissibile responsabilità
penale cosiddetta d’autore.
Nella sentenza si è altresì evidenziato che alcuna giustificazione, anche sotto il
profilo del principio di uguaglianza, può ascriversi a un trattamento sanzionatorio
più grave rispetto a quello stabilito dal legislatore per tutti gli altri soggetti, per i
quali la medesima condotta rileva non già come reato, ma quale illecito
amministrativo (salvo il caso della recidiva nel biennio).
In conclusione, per effetto della riduzione dell’ambito applicativo della
fattispecie penale, conseguente alla dichiarazione di illegittimità, si riespande quella
prevista dal codice della strada (art. 116, comma 15) per la guida senza patente, o
con patente sospesa o revocata con conseguente applicazione dell’ordinaria sanzione
amministrativa.
Fonte: Ufficio Stampa Corte Costituzionale