La Corte di Cassazione sez. 5 Civile con l’ordinanza n. 8165/2024 ha stabilito che in tema di tariffa di igiene ambientale (TIA 1), il Comune non può esigere il pagamento di un maggior tributo, in base alla rettifica delle condizioni di tassabilità indicate dal contribuente, senza un previo motivato avviso di accertamento, ferma restando, in ogni ipotesi di accertamento e riscossione, la necessità di rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge, non modificabili in via regolamentare.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52
Massime precedenti Vedi: N. 31286 del 2018 Rv. 651624 – 01, N. 3657 del 2015 Rv. 634466 – 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1839 del 2020 Rv. 656797 – 01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione