La Corte di Cassazione sez. 3 Civile con l’ordinanza n. 6371/2024 afferma che l’ente locale che agisca, nei confronti del proprio istituto tesoriere, per il risarcimento del danno conseguente all’assegnazione di somme pignorate nell’ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi, ha l’onere di provare non solo che la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. fosse incompleta, imprecisa o non veritiera, ma altresì che essa sia stata la causa dell’assegnazione di somme effettivamente impignorabili, dovendo, a tal fine, dimostrare, da un lato, i fatti costitutivi del vincolo di impignorabilità (in primis, la notificazione al tesoriere delle deliberazioni di vincolo di importi non inferiori a quelli disponibili sul conto di tesoreria), e dall’altro l’assenza di eventuali fatti estintivi o modificativi di quel vincolo che sarebbero potuti essere opposti dai creditori (tra cui la mancata emissione di mandati di pagamento per titoli non vincolati, senza il rispetto del necessario ordine cronologico).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 159,
Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697
Massime precedenti Vedi: N. 20707 del 2023 Rv. 668357 – 01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione