L’assunto secondo cui negli ordini on line il pulsante di inoltro dell’ordine o una funzione analoga devono indicare con chiarezza che, cliccandovi, il consumatore si sottopone ad un obbligo di pagamento, è presente nella Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione nella causa C-400/22 e vale anche quando l’obbligo di pagamento dipende ancora dalla realizzazione di un’ulteriore condizione.
In un comunicato della Corte di Giiustizia UE si riassume la vicenda come segue, in Germania, il locatario di un appartamento il cui canone mensile era superiore al massimale autorizzato dal diritto nazionale ha chiesto a un’impresa di recupero crediti di reclamare presso i suoi locatori l’eccedenza dei canoni. Egli ha inoltrato tale ordine mediante il sito Internet di detto prestatore. Prima di cliccare sul pulsante di inoltro dell’ordine, ha barrato una casella per accettarne le condizioni generali. Secondo queste ultime, qualora i tentativi del prestatore diretti a far valere i loro diritti vadano a buon fine, i locatari devono versare una remunerazione pari a un terzo del canone annuo risparmiato.
Nella controversia tra il prestatore e i locatori che ne è conseguita, questi ultimi fanno valere che il locatario non ha validamente incaricato il prestatore. Infatti, il pulsante di inoltro dell’ordine non avrebbe riportato la dicitura «ordine con obbligo di pagamento» (o una formula analoga), come richiederebbe la direttiva sui diritti dei consumatori 1 . In tal contesto, si è posta la questione se tale requisito si applichi anche quando l’obbligo di pagamento per il locatario non nasca con il semplice inoltro dell’ordine 2 , ma richieda inoltre l’esito positivo dell’attuazione dei suoi diritti. Il giudice tedesco adito ha interrogato la Corte di giustizia a tale riguardo.
La Corte dichiara che il professionista deve informare, in conformità ai requisiti previsti dalla direttiva, il consumatore, prima dell’inoltro dell’ordine su Internet, del fatto che egli si sottopone con tale ordine ad un obbligo di pagamento. Tale obbligo del professionista vige indipendentemente dalla questione se l’obbligo di pagamento per il consumatore sia incondizionato oppure se quest’ultimo sia tenuto a pagare il professionista solo dopo l’ulteriore realizzazione di una condizione.
Se il professionista non ha rispettato l’obbligo d’informazione ad esso incombente, il consumatore non è vincolato dall’ordine. Nulla impedisce, tuttavia, al consumatore di confermare il proprio ordine.
Fonte: Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Nel comunicato si segnala inoltre che Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.