In tema di IMU, in base al chiaro tenore dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch’esse come abitazione principale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge
22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 17015 del 2019 Rv. 654527-01
Fonte: Corte di Cassazione