Posto che l’illecito professionale non può essere fonte di esclusione automatica ma soltanto di estromissione disposta a seguito di contraddittorio procedimentale, in tale sede l’impresa accusata di illecito professionale è ammessa a provare di avere adottato efficaci misure di self cleaning; e tali misure debbono essere valutate, dalla stazione appaltante, non solo per le gare future ma anche per quelle in corso. L’efficacia o meno di tali misure deve riguardare non solo i comportamenti contrattualmente scorretti ma anche, se del caso, quelli proceduralmente sleali; ed il contraddittorio procedimentale è diretto a valutare, altresì, se il comportamento sleale nei confronti della stazione appaltante sia da ascrivere soltanto al precedente assetto organizzativo decisionale.
(Nella fattispecie in esame, la stazione appaltante aveva omesso la fase del contraddittorio procedimentale, così ponendo in essere un provvedimento di esclusione nel quale non si era tenuto conto delle misure di self cleaning nonché della loro potenziale capacità di superare le suddette lamentate ipotesi di comportamenti contrattualmente scorretti e proceduralmente sleali). (1)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. III, 20 febbraio 2023, nn. 1700 e 1719; Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5732; Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2019, n. 7749; idem, 12 marzo 2019, n. 1644.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it