Nel caso in cui, in base a plurime circostanze di fatto, emerga che il motivo principale e determinante – e quindi la causa prossima che in concreto ha giustificato l’esercizio del potere di variante del piano parco – sia stato rappresentato dalla finalità, contra legem, di precludere il rilascio di una concessione di derivazione, siamo di fronte ad un’ipotesi di eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, e ciò anche qualora possano prefigurarsi finalità di interesse pubblico astrattamente idonee a giustificare l’ampliamento del parco. In particolare, nella fattispecie in esame, la V.A.S. aveva completamente pretermesso l’analisi dell’impatto dell’opzione zero, come pure dell’opzione di una diversa perimetrazione che avrebbe potuto rendere possibile il rilascio della concessione di derivazione e con essa concorrere al perseguimento di un interesse pubblico primario qual è la produzione di energia da fonti alternative. Nella valutazione degli effetti positivi e di quelli negativi della variante, la V.A.S. avrebbe dovuto esaminare proprio il rapporto costi-benefici delle due alternative: quella di ampliare il perimetro rafforzando le misure di tutela ambientale nell’area di estensione, rinunciando alla possibilità di produrre energia alternativa e quella di rinunciare ad una porzione dell’ampliamento del perimetro, quale misura comunque finalizzata alla tutela ambientale attraverso la possibile incentivazione della produzione di energia da fonte non fossile (1).
Il Consiglio di Stato ha chiarito che il principio generale di ragionevolezza, oltre che di buona fede, imponeva che nel procedimento di variante si valutassero anche le conseguenze della proposta di ampliamento sul procedimento collegato di concessione per la derivazione anche al fine di verificare, in chiave di proporzionalità, l’esistenza di soluzioni idonee a rendere compatibili le esigenze di estensione del perimetro del parco, secondo linee di sviluppo maggiormente coerenti e funzionali, con quelle non secondarie di promozione delle energie alternative.
L’amministrazione, quando il privato sia titolare di una posizione di affidamento qualificato, come tale meritevole di tutela, è tenuta a corredare di una puntuale motivazione le scelte operate in sede di pianificazione urbanistica (2).
(1) Precedenti conformi: non sussistono precedenti negli specifici termini. Sulla nozione di sviamento di potere, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2021, n. 5532 che richiama Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3401.
Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.
(2) Precedenti conformi: sull’obbligo di motivazione specifica degli strumenti urbanistici generali in ipotesi nelle quali vi è un affidamento qualificato: Cons. Stato, Ad. plen., 22 dicembre 1999, n. 24, punto 4.3.0 della motivazione e, per una recente applicazione del principio in senso estensivo, Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2023, n. 2238.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it