In caso di fallimento, la prosecuzione di attività conservative dell’azienda in funzione del trasferimento a terzi – pur in assenza di un provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito ex art. 104 l.fall. – esclude la legittimità del licenziamento irrogato alla lavoratrice madre, in quanto la cessazione dell’attività, presupposto che legittima il licenziamento ai sensi dell’art. 54, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001, va apprezzata sul piano naturalistico-sostanziale e non su quello giuridico-formale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54, Legge Falliment. art. 104
Massime precedenti Vedi: N. 22720 del 2017 Rv. 645448 – 01
Fonte: Corte di Cassazione