Le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020 – sono in contrasto con il diritto unionale e, segnatamente, con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione (1).
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare quanto segue: nessun legittimo affidamento può ritenersi sussistente di fronte ad un atto con cui il comune abbia inizialmente attestato l’avvenuta proroga della concessione, dato che quest’ultimo ha una valenza meramente ricognitiva, essendo l’effetto di cui si discute scaturito direttamente dalla legge; l’ammortamento degli investimenti sostenuti dal concessionario dovrà, ove ne ricorrano i presupposti, costituire oggetto di considerazione in sede di indizione delle procedure competitive di assegnazione delle concessioni, potendo essere supportato dal riconoscimento di un indennizzo in favore dei concessionari uscenti; è necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare, come richiede la Corte di giustizia dell’Unione europea (sez. III, 20 aprile 2023, causa C 348/22), la scarsità delle risorse naturali utilizzabili, si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati, seguendo un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso.
(1) Precedenti conformi: fondamentali sul tema, Cons. Stato, Ad. plen., 9 novembre 2021, n. 17 e 18. Di recente, il Consiglio di Stato ha ricordato l’attuale validità dei principi enunciati dall’ Ad. plen. n. 17 del 2021: Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200. Ha disapplicato anche la più recente disposizione normativa recante una previsione di proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, in l. 24 febbraio 2023, n. 14, Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192; applica i principi enunciati dalle Adunanze plenarie n. 17 e 18 del 2021 anche Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 2023, n. 3964; Cons. Stato, sez. VII, 7 luglio 2023, n. 6675; Cons. Stato, sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992.
Precedenti difformi: T.A.R. per la Puglia, Lecce, sez. I, decreto 21 dicembre 2023, n. 614, secondo il quale, l’Adunanza plenaria n. 17 del 2021, ancorché formalmente estranea all’ambito di decisione della sentenza delle Sezioni unite n. 32559 del 2023, deve essere riguardata come mero presupposto e, in quanto tale, deve essere valutata anche sotto il profilo della sua nullità, in quanto affetta dai medesimi vizi radicali ed insanabili della sentenza cassata (n.18/2021), della quale non può non condividerne le sorti.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it