È illegittimo l’utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente quale metodo di soluzione e perimetrazione degli ambiti di competenza della regione e dei consorzi di bonifica in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria di un corpo idrico (e, dunque, per la soluzione di controversie istituzionali) per assenza sia del presupposto dell’urgenza, sia della contingibilità (1).
Il Consiglio di Stato, quanto alla contingibilità, nel caso specifico, ha osservato che esistevano mezzi ordinari di soluzione delle questioni rappresentate, in ossequio al principio di leale collaborazione tra le istituzioni; una soluzione alla questione da parte delle regione, cui competono le funzioni di polizia idraulica (art. 86 e 89 d.lgs.n. 112 del 1998), come anche l’assolvimento dei compiti propri dell’amministrazione comunale e del consorzio, come un intervento dell’organo statale volto alla ricerca della soluzione, possono rappresentare tutti mezzi per una ricerca della soluzione all’insegna del superiore interesse della tutela della pubblica incolumità. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’inefficacia gestionale del complesso delle pubbliche amministrazioni coinvolte – intesa come mancato raggiungimento di un protocollo operativo di ripartizione dei compiti tra di esse – non può costituire la giustificazione per l’utilizzazione di un potere extra ordinem.
(1) Precedenti conformi: in generale, sui caratteri delle ordinanze contingibili e urgenti, Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2012, n. 904. Sulla necessità dei presupposti dell’urgenza e della contingibilità per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2847; Cons. Stato, sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474. Sul riparto di competenze in materia di corpi idrici, di recente, Cons. Stato, sez. V, 5 gennaio 2024, n. 241, secondo il quale l’uso e lo sfruttamento del corso d’acqua, a fini di bonifica ed irrigazione, non può mai comportare l’attrazione della competenza, altresì, sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo idrico stesso e che, pertanto, la manutenzione ordinaria e straordinaria (c.d. “sistemazione idraulica”) degli alvei e dei corpi idrici naturali e artificiali più in generale nonché delle opere strettamente idrauliche (dunque non direttamente afferenti alla bonifica) spetta alla Regione e non ai Consorzi di bonifica (cui compete la cura, gestione e conservazione delle sole opere di bonifica).
Precedenti difformi: non si ravvisano precedenti difformi.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it