È irragionevole e non conforme al principio di proporzionalità far
discendere in via automatica il rigetto dell’istanza di emersione del
lavoratore straniero irregolare da una precedente condanna per un reato di
lieve entità, anziché dall’accertamento in concreto della sua attuale
pericolosità.
È quanto si legge nella sentenza n. 43 depositata ieri, con cui la Corte
costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 103,
comma 10, lett. c), del decreto-legge n. 34 del 2020, nella parte in cui
include fra i reati che comportano l’automatica esclusione dalla procedura
di emersione del lavoro irregolare la previa condanna per il cosiddetto
piccolo spaccio.
Quest’ultimo è definito dal legislatore come illecito di ridotta offensività e
rientra fra i reati per i quali opera l’arresto facoltativo in flagranza, vale a
dire la regola utilizzata dallo stesso legislatore (all’art. 103, comma 10, lett.
d), del decreto-legge n. 34 del 2020) per richiamare reati di minore gravità,
ai quali non viene applicato il citato automatismo.
Secondo la Corte, la condanna per il richiamato reato non costituisce un
indice univoco di persistente pericolosità tale da giustificare l’esclusione
automatica del lavoratore dalla procedura di emersione. Ben può accadere,
infatti, che il lavoratore straniero, tenuto conto del tempo trascorso dalla
condanna, dell’espiazione della pena, dell’eventuale percorso rieducativo
seguito, della condotta tenuta successivamente e di altri possibili indici
probatori, non rappresenti più un pericolo per l’ordine pubblico e la
sicurezza.
L’automatismo è stato, dunque, ritenuto non coerente con la stessa finalità
della legge introdotta nel corso dell’emergenza pandemica e «ispirata
all’istanza di favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone che con
il proprio lavoro avevano contribuito, spesso in condizioni di carenza di
tutele, […] ad apportare significativi benefici alla comunità dei consociati
nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».
A seguito della pronuncia della Corte, all’ipotesi del lavoratore che in
passato ha riportato una condanna per il reato di piccolo spaccio, troverà
applicazione la previsione che lo esclude dalle procedure di emersione del
lavoro irregolare solo se la pubblica amministrazione accerta in concreto la
sua attuale pericolosità per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato
(art. 103, comma 10, lett. d), del decreto-legge n. 34 del 2020).
Fonte: Corte Costituzionale