La selezione, da parte della P.A., di candidati esterni per un determinato incarico, ai sensi dell’art.
12 o 17 della l. n. 49 del 1987, secondo una disciplina paritetica di diritto privato, non si sottrae
al controllo di legittimità nella conduzione delle operazioni di scelta, sotto il profilo del rispetto
dei parametri di correttezza e buona fede – con riferimento all’osservanza delle regole procedurali
fissate dalla stessa P.A. e di eventuali prassi consolidate, rispetto alle quali emergano deviazioni
manifestamente ingiustificate o comportamenti discriminatori -, restando a carico di chi agisce
la prova del nesso causale tra la violazione di tali regole di buona fede e il danno da perdita di
chance di cui si assume la sussistenza.
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1987 num. 49 art. 12, Legge 26/02/1987 num. 49 art. 17,
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 10429 del 2014 Rv. 630804 – 01, N. 10904 del 2005 Rv. 581603 –
01, N. 4014 del 2016 Rv. 639086 – 01, N. 22029 del 2022 Rv. 665136 – 01
Fonte: Corte di Cassazione