Per operatore interessato, tenuto in presenza di una minaccia imminente di danno ambientale di darne comunicazione entro ventiquattro ore agli enti pubblici territoriali ex art. 304, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, non si intende il responsabile di un pericolo di danno ambientale, ma il soggetto che esercita o controlla un’attività professionale avente rilevanza ambientale, o chi esercita un potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell’autorizzazione a svolgere detta attività e sul quale, in conseguenza, gravano gli obblighi di comunicazione di cui alla citata norma, senza che al riguardo sia necessario alcun nesso di causalità tra l’attività in concreto svolta dall’operatore ed il pericolo ambientale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 304 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 29873 del 2019 Rv. 656189 – 01
Fonte: Corte di Cassazione