Al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam, i contratti conclusi dalla P.A. non postulano la necessaria contestualità di proposta e accettazione, essendo sufficiente che le stesse, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto non integrato il suddetto requisito nel caso di una convenzione, sottoscritta dai professionisti proponenti, che era stata allegata e richiamata quale parte integrante dalla delibera con cui la giunta comunale, presieduta dal sindaco, aveva proceduto al conferimento del relativo incarico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 7478 del 2020 Rv. 657426 – 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9775 del 2022 Rv. 664227 – 02
Fonte: Corte di Cassazione