I giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato si sono pronunciati, nella sentenza 350/2024, sul limite temporale di rilevanza degli illeciti nel nuovo codice dei contratti pubblici.
In particolare, i giudici di Palazzo Spada chiariscono che l’art. 96, c. 10, sub c), del nuovo codice dei contratti pubblici, d.lgs 31 marzo 2023, n. 36, afferma che la causa di esclusione dell’illecito professionale grave rileva per tre anni decorrenti dalla data di esercizio dell’azione penale (richiesta di rinvio a giudizio) ex art. 407-bis cod. proc. pen., ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi dell’art. 94, c.1, e dunque anche per il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.). La norma sebbene non sia direttamente applicabile al caso di specie oggetto di controversia, è di ausilio ermeneutico, in un contesto in cui il codice dei contratti pubblici vigente ratione temporis non contiene una specifica disciplina, desunta dunque dall’art. 57, par. 7, della direttiva n. 2014/24/UE, con esiti interpretativi incerti della locuzione “data del fatto”.