Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza (rimessa dalla Sezione Terza con l’ordinanza interlocutoria n. 38143 del 30 dicembre 2022) – hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, comma 1, Cost., nonché all’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 della CEDU – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, della l. n. 47 del 1985 e dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non prevedono – in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su di un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, poi gratuitamente acquisito al patrimonio del Comune – la permanenza dell’ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario.
In particolare, il dubbio di legittimità costituzionale attiene all’effetto dell’acquisto – da qualificarsi a titolo originario – al patrimonio del Comune, in conseguenza della confisca urbanistica (di natura amministrativa), che potrebbe costituire una misura sproporzionata in danno del proprietario incolpevole o del terzo che vanti diritti sull’immobile, specificamente determinando, per il creditore ipotecario, la perdita del diritto di garanzia, il quale rientra nella nozione allargata di «bene» di cui all’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 della CEDU.
Fonte: Corte di Cassazione