Le Sezioni Unite Civili – in relazione alla declaratoria di inammissibilità degli interventi svolti innanzi all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, anche a sostegno delle ragioni dell’originario ricorrente, dal Sindacato Italiano Balneari-SIB, dall’Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici-ASSONAT e dalla Regione Abruzzo – hanno statuito che la questione relativa alla titolarità di una posizione qualificabile come interesse legittimo collettivo, che attribuisce agli enti associativi esponenziali la legittimazione ad agire per la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, integra un problema di giurisdizione, in quanto attiene ai limiti esterni delle attribuzioni di detto giudice ed è deducibile con ricorso alla S.C. ex artt. 362 c.p.c. e 111, comma 8, Cost.; pertanto, se la posizione soggettiva fatta valere ha consistenza di interesse legittimo collettivo, il giudice amministrativo, essendo fornito della giurisdizione, è tenuto ad esercitarla, incorrendo altrimenti in diniego o rifiuto della giurisdizione, vizi censurabili dalle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite civili, con sentenza n. 32599 pubblicata il 23 novembre 2023, hanno deciso sui ricorsi per cassazione proposti avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 18 del 2021, che aveva dichiarato inammissibili gli interventi di tutte le associazioni di categoria e di una Regione e affermato la contrarietà al diritto dell’Unione delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreative, indicando il termine di efficacia delle concessioni in essere sino al 31 dicembre 2023.
Le Sezioni Unite civili hanno accolto i ricorsi e cassato la sentenza impugnata nella parte riguardante l’estromissione dal giudizio delle associazioni di categoria e di una Regione, ravvisandovi un diniego di giurisdizione, e hanno rimesso al Consiglio di Stato di riesaminare le questioni di merito nella pienezza del contraddittorio con le associazioni e la Regione, anche alla luce delle sopravvenienze legislative nel frattempo intervenute.
Fonte: Corte di Cassazione