Non integra il reato di cui all’art. 73 d.lgs. 6settembre 2011, n. 159, la guida di un autoveicolo senza patente o dopo che essa sia stata revocata da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore, posto che questo, in assenza della prescrizione dei divieti previsti dall’art. 3,comma 4, d.lgs. citato, non costituisce misura di prevenzione, non comportando limitazioni alla libertà personale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 3CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl.30/04/1992 num. 285 art. 120 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di Cassazione