Il principio di precauzione impone alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di scongiurare i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi e prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di contrasto. Ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche in assenza di certezze riguardo all’esistenza o alla portata del pregiudizio per la salute delle persone che si vuole scongiurare.
I principi di proporzionalità e ragionevolezza impongono all’amministrazione il bilanciamento tra l’interesse privato alla commercializzazione dei prodotti e le contrapposte esigenze di tutela della salute pubblica, con la conseguenza per cui il peso di scelte cautelative, imposte dal dubbio residuale sui margini di rischio, debba gravare sul soggetto responsabile della condotta illecita.
(La fattispecie inerisce ad un provvedimento, con il quale l’amministrazione ordinava, tra l’altro, che tutti i lotti di prosciutto, nei quali era stata riscontrata la presenza di antiparassitari nelle parti superficiali, fossero sottoposti a un’idonea toelettatura con eliminazione della cotenna e del grasso di rivestimento, al fine di poterne garantire l’integrità rispetto a possibili contaminazioni nelle parti edibili. L’atto de quo è stato ritenuto conforme sia alle regole di precauzione sia ai principi di proporzionalità e ragionevolezza) (1)
(1) Precedente conforme: Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it