Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta dal privato nei confronti della p.a., di risarcimento dei danni conseguiti alla lesione dell’incolpevole affidamento riposto sull’adozione di un provvedimento ampliativo della propria sfera soggettiva – sia in caso di successivo annullamento del provvedimento giudicato illegittimo, sia in ipotesi di affidamento ingenerato dal comportamento dell’amministrazione nel procedimento amministrativo, poi conclusosi senza l’emanazione del provvedimento ampliativo -, perché il pregiudizio non deriva dalla violazione delle regole di diritto pubblico sull’esercizio della potestà amministrativa, bensì, in una più complessa fattispecie, dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede, che devono governare il comportamento dell’amministrazione e si traducono in regole di responsabilità, non di validità dell’atto. (Principio affermato in relaziona a una domanda risarcitoria proposta da un privato nei confronti della parte acquirente di un proprio complesso industriale, sotto condizione del rilascio di titoli abilitativi, alla quale era stato altresì conferito il mandato di curare in sede amministrativa l’avveramento di detta condizione, e nei confronti della stessa p.a., i cui atti prodromici di pianificazione – PUC e PUO – erano stati successivamente annullati).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di Cassazione