In tema di contratto di servizio di distribuzione del gas naturale, la proroga “ex lege” dell’obbligo di pagamento del canone ex artt. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000 e 1, comma 453, della l. n. 232 del 2016, non si pone in contrasto con la normativa comunitaria a tutela della libertà di impresa, tenuto conto che l’ordinamento interno, da un lato, contempla un apposito rimedio per consentire la rinegoziazione delle condizioni contrattuali (assicurando financo la possibilità di recedere dal contratto, ove tale rinegoziazione non vada a buon fine), e dall’altro riconosce, al concessionario che non intenda perseguire tale via, strumenti preordinati tanto a reagire avverso l’inerzia dell’amministrazione nel provvedere all’indizione delle gare (o all’esercizio dei poteri sostitutivi), quanto a neutralizzare (sub specie di risarcimento del danno conseguente) l’eventuale decremento (o perdita) di redditività, correlata alla forzata “stabilizzazione” del rapporto.
Fonte: Corte di Cassazione