L’art. 12 delle preleggi (secondo cui “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”) va letto in base al consolidato principio per cui occorre privilegiare l’individuazione della ratio legis oltre il dato letterale, per garantire la coerenza della norma con l’ordinamento.
Conseguentemente, e considerato che la dottrina ha posto in evidenza l’esigenza di un’interpretazione evolutiva della norma (che così si adatta alle esigenze pratiche alle quali deve corrispondere, facendo rifluire la realtà nel suo contenuto), il Tribunale ha disatteso la richiesta del ricorrente di essere riammesso nelle funzioni di giudice tributario pur avendo assunto la carica di Sindaco, ritenendo che l’incompatibilità per i “consiglieri”, ex art. 8, primo comma, lett. b), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, ricomprenda anche il Sindaco, che al momento della emanazione della norma era eletto tra i consiglieri comunali mentre successivamente, con la legge 25 marzo 1993, n. 81, se ne è prevista l’elezione diretta.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it