La Corte di giustizia dell’Unione europea delinea l’estensione della libertà di circolazione all’interno dell’Unione europea evidenziando come le esperienze professionali maturate dai lavoratori nei singoli Stati-membri devono essere valutate – anche al fine dell’assunzione presso le pubbliche amministrazioni – in modo equipollente a quelle omologhe maturate nell’ambito del diritto nazionale.
E’ con riferimento a questo assunto che gli uffici del massimario degli organi di giustizia amministrativa hanno diffuso la seguente massima:
L’articolo 45 TFUE e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale la quale prevede che solo i candidati che abbiano maturato una determinata esperienza professionale nelle istituzioni statali nazionali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica possono essere ammessi a una procedura di iscrizione nelle graduatorie finalizzate all’assunzione di personale in tali istituti, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, e che impedisce quindi di prendere in considerazione, ai fini dell’ammissione a tale procedura, l’esperienza professionale maturata in altri Stati membri.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it