Sono incostituzionali, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, sia l’art. 12, comma 5, della legge della regione Siciliana 3 agosto 2022, n. 15 (norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo), limitatamente alla lettera a) , nel testo in vigore anteriormente alla sua soppressione a opera dell’art. 45, comma 1, lettera b), della legge della regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (legge di stabilità regionale 2023- 2025); sia l’art. 34, comma 1, della legge della regione Siciliana n. 15 del 2022, limitatamente all’inciso “fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale”.
La competenza a prevedere sanzioni amministrative non costituisce materia a sè stante, ma accede alle materie sostanziali alle quali le sanzioni si riferiscono, spettando, dunque, la loro previsione all’ente nella cui sfera di competenza rientra la disciplina la cui inosservanza costituisce l’atto sanzionabile.
L’eventuale interferenza degli illeciti amministrativi regionali e delle relative sanzioni con i reati previsti dal legislatore statale non determina di per se’ una violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento penale.
La sanzione amministrativa può essere irrogata in concreto, solo quando il fatto non integri, al tempo stesso, un reato: il che esclude che la disciplina regionale possa invadere la sfera di operativita’ della norma penale, trovando applicazione soltanto in via residuale, in relazione a condotte non penalmente sanzionate.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge della regione Siciliana n. 15 del 2022, promossa, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del protocollo n. 7 alla convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il meccanismo, di cui all’art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, costituisce sufficiente garanzia contro il rischio di una duplicazione di procedimenti in relazione al medesimo fatto.
E’ l’autorità amministrativa a dover sospendere il procedimento sanzionatorio nonché a trasmettere gli atti al pubblico ministero ogniqualvolta un fatto, qualificabile come violazione dell’art. 12, comma 5, della legge regionale impugnata, integri gli estremi di un reato.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it