Ai sensi del d.m. 24 ottobre 2005 e del d.m. 21 dicembre 2007 gli impianti e le reti, e le loro estensioni, realizzati dopo il 31 dicembre 2009, non possono essere considerati ai fini del calcolo dei certificati verdi (1).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina di cui all’art. 42 commi 3-bis e 3-ter del d.lgs. n. 28 del 2011, nella parte essa non risulta applicabile anche ai certificati verdi; infatti, certificati bianchi e certificati verdi rappresentano meccanismi incentivanti di fenomeni sensibilmente diversi, essendo volti a promuovere gli uni il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso una riduzione dei consumi e gli altri la produzione di energia da fonte rinnovabile, attraverso l’introduzione dell’obbligo a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili di immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota di elettricità proveniente da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Pertanto, non può configurarsi nessuna disparità di trattamento, atteso che qualsiasi violazione dell’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di ragionevolezza, presuppone una identità delle situazioni che risultino ingiustamente disciplinate in modo differente dal legislatore (2).
(1) Non risultano precedenti in termini;
(2) Non risultano precedenti in termini.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it