La disciplina relativa all’emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, è strumentale al rilascio del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; pertanto, una volta concluso il procedimento di emersione dal lavoro irregolare, non vi sono ragioni per escludere l’applicazione delle regole ordinarie in materia di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato previste dal d.lgs n. 286 del 1998 (1).
Il termine di conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. 286 del 1998, di sessanta giorni, decorrenti dalla data in cui il richiedente è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici (2).
(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, Latina, n. 63/2023; T.a.r. per l’Emilia Romagna, Parma, n. 126/2023;
Difformi: non risultano precedenti difformi.
(2) Non risultano precedenti in tali esatti termini.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it