L’interesse culturale di un’opera viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di fatto ‘storico’ – accertabile in via diretta dal giudice – bensì di fatto ‘mediato’ dalla valutazione affidata alla p.a.; ne consegue che il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella della p.a., dovendo di regola verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 23/02/2023, n. 1878; Cons. Stato, sez. VI, 01/02/2023, n. 1135;
Difformi: non risultano precedenti difformi.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it