Allorquando la disciplina edilizia di riferimento individui l’altezza massima delle nuove costruzioni in relazione a quella degli edifici circostanti, deve aversi riguardo non solo ai manufatti preesistenti confinanti ma anche alle edificazioni che si trovano in un rapporto di ragionevole prossimità con il sedime oggetto del titolo edilizio, con il limite che il giudizio di comparazione non può estendersi all’intera zona o fascia territoriale o comparto nel cui ambito il sedime è ubicato.
(Nella fattispecie in esame, la sezione, in applicazione di questo criterio, ha ritenuto che potessero fungere da parametro ex art. 8 d.m. n. 1444/1968 le tre costruzioni, di altezza pari o superiore a quella di 12 metri, che, benchè non confinanti con il terreno interessato dall’erigendo edificio, insistevano nell’area circostante, comunque circoscritta e non eccessivamente estesa).
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it