La previsione di oneri anche maggiori di quelli astrattamente previsti dalla legge, in quanto espressione dell’autonomia privata, non inficia le convenzioni urbanistiche in termini di nullità per contrasto con le norme imperative.
Questo in ragione del fatto che, da un lato, difetta nell’ordinamento una norma generale che impedisca, in sede di convenzione urbanistica, la libera erogazione di ulteriori contribuzioni rispetto a quelle fissate dalla legge, integranti, come tali, il minimo legale; dall’altro, la causa della convenzione urbanistica, ovvero l’interesse che l’operazione contrattuale è teleologicamente diretta a soddisfare, va valutata non con riferimento ai singoli impegni assunti, ma con riguardo alla oggettiva funzione economico-sociale del negozio, in cui devono trovare equilibrata soddisfazione sia gli interessi del privato che della pubblica amministrazione.
In virtù del principio di autoresponsabilità, una volta assunto, in chiave convenzionale, l’impegno a corrispondere il relativo importo, lo stesso è giuridicamente dovuto, non ravvisandosi alcun contrasto con norme imperative.
(Nella fattispecie, la sezione ha osservato come l’utilità che l’appellante ha ricevuto dall’operazione riguardata nel suo complesso, anche attraverso la cessione onerosa a terzi del diritto di costruire il complesso immobiliare concesso dall’amministrazione, ben giustifichi gli impegni assunti dalla società in sede convenzionale). (1)
La declaratoria di nullità parziale comporta la nullità dell’intera convenzione urbanistica, ove risulti che le parti non l’avrebbero conclusa senza quella parte del suo contenuto viziata da nullità, con l’inevitabile conseguenza per cui viene meno la regolarità edilizia dell’intervento di recupero, perciò solo, abusivo.
Analogo discorso vale per l’annullabilità parziale del contratto, per errore nel processo formativo della volontà decisoria finale, atteso che l’applicazione analogica dell’art. 1419 c.c. in materia di nullità parziale, contempla un effetto espansivo del vizio all’intero contratto, allorchè risulti l’essenzialità delle clausole contrattuali in relazione alla complessiva dinamica causale. (2)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. II, 8 giugno 2021 n. 4376; Cons. Stato sez. IV, 1 ottobre 2019, n. 6561.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it