La partecipazione del privato nella dialettica procedimentale, non identificandosi rigorosamente con il contraddittorio processuale, è funzionale all’acquisizione di un completo quadro istruttorio, sorretto da una puntuale rappresentazione degli interessi privati destinati ad essere incisi dalla soluzione decisoria finale.
Le norme in materia di partecipazione procedimentale vanno interpretate in chiave sostanzialistica e non formalistica, in relazione finalistica all’effettivo e concreto pregiudizio, che il privato subisce nella propria sfera giuridica, per effetto della lesione delle garanzie partecipative.
Un vulnus partecipativo si ravvisa allorchè l’amministrazione dia avvio ad un procedimento per un motivo e lo concluda per un motivo diverso in assenza di garanzie procedimentali integrative; non, anche, nel caso in cui la stessa, in relazione al preannunciato motivo e sulla base di un’istruttoria trasparente, addivenga alle proprie conclusioni senza la previa acquisizione dell’opinione del partecipante.
La dequotazione dei vizi formali, cristallizzata nell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, consente, in un’ottica di efficienza dell’azione amministrativa, la non annullabilità del provvedimento per vizi formali ininfluenti sulla sua legittimità sostanziale, laddove il riesercizio del potere non avrebbe comunque condotto all’attribuzione del bene della vita richiesto dall’interessato. (1)
L’amministrazione, in omaggio ai canoni di certezza giuridica e di trasparenza, deve sempre addivenire all’adozione di un provvedimento espresso di decadenza del titolo edilizio, nei termini legalmente scanditi dall’art. 15 del testo unico dell’edilizia, sia pure con valenza ricognitiva di effetti ex lege.
La richiesta di proroga del termine per il compimento di una certa attività deve essere richiesta prima della scadenza del termine medesimo, essendo funzionale ad evidenziare la perduranza dell’interesse del privato alla realizzazione dell’intervento programmato, sia nei rapporti con l’amministrazione che aveva rilasciato il titolo, sia rispetto ai terzi che, per ragioni di vicinitas, potrebbero vantare un interesse oppositivo all’altrui iniziativa edificatoria.
La proroga dei termini è un provvedimento di secondo grado modificativo, sia pure parzialmente, dei complessivi effetti giuridici promananti dal precedente atto, e recante, perciò solo, uno spostamento in avanti del termine finale di efficacia.
Il rinnovo della concessione, invece, sostanziantesi nel rilascio di un nuovo ed autonomo titolo, postula una diversa verifica della ricorrenza dei presupposti richiesti dalle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio, con sopravvenuta inefficacia dell’originario titolo abilitativo. (2)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. III, 30 marzo 2020, n. 2177; Cons. Stato, sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1081; Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3385; C.g.a., sez. giur., 28 febbraio 2022, n. 116.
(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 4 novembre 2021, n. 7373; idem, 16 giugno 2021, n. 4648; idem, sez. IV, 25 marzo 2020, n. 2078; Cons. Stato, sez. II, 1 aprile 2020, n. 2206.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it