Gli artt. 80, comma 5, lett. b) e 110, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 vanno interpretati nel senso che, per le imprese in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, la partecipazione all’affidamento di pubbliche commesse è subordinata all’autorizzazione del giudice soltanto se non sia ancora intervenuta l’omologa del concordato; dopo l’omologa, l’autorizzazione non occorre, come non occorre che la partecipazione sia accompagnata dal deposito della relazione di un professionista indipendente attestante la conformità al piano concordatario e la capacità dell’impresa di adempiere al contratto (1).
(1) Conformi: T.R.GA. – Trento, n. 179 del 2017;
(2) Difformi: non risultano precedenti difformi.