Qualora il comune, a fronte di un’istanza di autorizzazione di realizzazione di un parcheggio interrato ai sensi dell’art. 9 della legge n. 122 del 1989, archivi l’istanza ritenendo l’intervento realizzabile in base alla denuncia di inizio di attività di cui all’art. 2, comma 60, della legge n. 662 del 1996, non può successivamente ritenere che il parcheggio fosse realizzabile solo ai sensi della legge n. 122 del 1989 perché in deroga agli strumenti urbanistici, ed ordinarne quindi la demolizione perché realizzato sine titulo; è necessario, a tal fine, annullare d’ufficio la DIA, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 21 novies della l. n. 241 del 1990 (Non risultano precedenti in termini).
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it